Avviso importante riguardo alla creazione dell'account e al login:


Un indirizzo e-mail e un numero di assicurazione sociale (n. AVS) possono essere registrati, ovvero attribuiti a un account, solo una volta. Lo stesso numero di assicurazione sociale (n. AVS) e/o lo stesso indirizzo e-mail non possono essere utilizzati per diverse persone in formazione, ovvero per più account!

Per ogni persona in formazione per la quale si desidera chiedere una borsa di studio vanno previsti un conto e un login separati. Il login resp. l'account è personale. L'account personale permette alla persona in formazione di presentare solo una domanda di borsa di studio per anno di formazione.


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Informazioni importanti, condizioni di utilizzazione, indicazioni giuridiche:

→ INDICE «Informazioni importanti»
→ INDICE «Condizioni di utilizzazione e indicazioni giuridiche Portale per le borse di studio»
→ INDICE «Basi giuridiche»







Informazioni importanti:(↑ inizio pagina)

Termine di inoltro
Obblighi del richiedente
Concessione e rimborso di borse di studio
Cambiamento di formazione
Formazioni aventi diritto a contributi e durata del diritto a contributi
Pratica, semestri di congedo, dottorati e abilitazioni
Semestri o anni di scambio
Corsi di lingue
Assistenza amministrativa





Termine di inoltro:(↑ Indice)
Le domande di borsa di studio vanno presentate entro 3 mesi dall'inizio della formazione o dell'anno scolastico!
La domanda di borsa di studio va ripresentata per ogni anno di formazione. Le borse di studio non possono essere concesse retroattivamente e nemmeno accordate in anticipo!

Altre informazioni importanti riguardo alla procedura di presentazione di una domanda di borsa di studio:

  • Non possono essere presentate domande prima dell'inizio della formazione o prima dell'inizio dell'anno scolastico.
  • Il termine per l'inoltro di una domanda di borsa di studio deve essere assolutamente osservato (fa stato il timbro postale).
  • La domanda di borsa di studio deve essere inoltrata entro questo termine anche se non è disponibile tutta la documentazione necessaria per la presentazione.
  • L'onere della prova per l'inoltro entro il termine della domanda di borsa di studio spetta al richiedente.
  • Le domande inoltrate in ritardo vengono calcolate pro rata temporis. Il periodo per il quale vi è diritto a una borsa di studio deve essere di almeno tre mesi.




Obblighi del richiedente:(↑ Indice)
Il richiedente deve compilare la domanda in modo veritiero e completo, firmarla in modo giuridicamente valido e inoltrarla entro il termine unitamente alla documentazione richiesta al Servizio borse di studio.

La persona richiedente ha il dovere di comunicare immediatamente per iscritto eventuali variazioni. Questi cambiamenti sono ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

  • interruzione della formazione, con indicazione dei motivi
  • sospensione della formazione, con indicazione dei motivi
  • beneficio di rendite per figli
  • cambiamento di domicilio dei genitori della persona in formazione durante l'anno di formazione
  • cambiamento di domicilio della persona in formazione durante l'anno di formazione
  • conclusione della formazione, allegando la comprova della conclusione della formazione
  • ecc.
La violazione di questi obblighi può comportare la revoca di decisioni già emanate o la non entrata nel merito di una domanda pendente.




Concessione e rimborso di borse di studio:(↑ Indice)
Le borse di studio non possono essere concesse né retroattivamente, né in anticipo.
Le borse di studio devono essere restituite se sono state ottenute con false indicazioni.
In caso di interruzione definitiva o temporanea della formazione deve essere restituita la borsa di studio già versata per la parte di formazione non svolta.




Cambiamento di formazione: (↑ Indice)
Se vi è un cambiamento di formazione prima della fine del secondo anno di formazione perché la formazione non corrisponde alle abilità e alle inclinazioni del beneficiario, vengono versati contributi di formazione anche per la nuova formazione.

Se vi è un cambiamento di formazione dopo il secondo anno di formazione, i contributi vengono versati, deducendo però dalla nuova durata ordinaria della formazione il periodo per il quale sono già stati concessi contributi, meno due anni. Questa deduzione avviene all'inizio della nuova formazione.

Se vi è un secondo cambiamento di formazione, la nuova formazione ha diritto soltanto a prestiti di studio. Il diritto a borse di studio è nuovamente dato soltanto quando una formazione è stata portata a termine.




Formazioni aventi diritto a contributi e durata del diritto a contributi:(↑ Indice)
Il diritto a contributi vale per formazioni a livello di scuola secondaria II e a livelli superiori. Possono essere versati contributi di formazione anche per la formazione frequentata presso un liceo nell'ambito del ciclo di formazione secondo le direttive nazionali. La 1a e la 2a classe del liceo inferiore non hanno diritto a contributi. La formazione deve portare a un certificato di studio riconosciuto dalla Confederazione, oppure dal Cantone o dallo Stato in cui si svolge formazione.

In caso di formazioni pluriennali, il diritto a contributi si estende alla durata ordinaria della formazione più due semestri. Entro questo periodo di formazione vengono concessi contributi di formazione soltanto per un anno di ripetizione. Per le formazioni di un anno non vengono concessi contributi per prolungamenti o ripetizioni. La durata del diritto a contributi può essere eccezionalmente prolungata, in particolare in caso di malattia, infortunio o gravidanza. In caso di sospensione della formazione, per questo periodo non vengono versati contributi di formazione.




Pratica, semestri di congedo, dottorati e abilitazioni:(↑ Indice)
Per periodi di pratica durante la formazione possono essere versate borse di studio; un'eventuale indennità viene computata analogamente a quanto avviene per lo stipendio di apprendista.

Per periodi di pratica prima dell'inizio della formazione o in seguito al termine della formazione, anni o semestri di congedo, nonché lavori di dottorato e abilitazioni non sono concesse borse di studio.




Semestri o anni di scambio: (↑ Indice)
Per un semestre o un anno di scambio svolto all'estero può essere versata una borsa di studio se è riconosciuto dall'istituto di formazione svizzero e se viene interamente computato da questo istituto quale prestazione formativa da fornire.




Corsi di lingue:(↑ Indice)
Possono essere concesse borse di studio per corsi di lingue soltanto se chi li frequenta ha concluso una prima formazione che dà accesso a una professione e se l'insegnamento avviene presso una scuola diurna ininterrottamente per almeno 16 settimane nella corrispondente area linguistica.




Assistenza amministrativa:(↑ Indice)
Il Servizio borse di studio e le autorità di Cantone, distretti, circoli e comuni che elaborano dati, trasmettono i dati rilevanti per l'attuazione della legge sulle borse di studio.

Devono essere trasmessi i seguenti dati dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza:

  • i dati personali;
  • i dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e la situazione di reddito e di sostanza;
  • le prestazioni dell'ente pubblico.










Condizioni di utilizzazione e indicazioni giuridiche Portale per le borse di studio:(↑ inizio pagina)

1. Campo d'applicazione
2. Iscrizione e riconoscimento
3. Prestazioni del gestore
4. Prestazioni dei richiedenti
5. Entità e modifica del servizio
6. Rimandi e link
7. Protezione dei dati
8. Esclusione dalla responsabilità
9. Copyright
10. Diritto applicabile e foro competente





1. Campo d'applicazione:(↑ Indice)
Le presenti condizioni di utilizzazione e indicazioni giuridiche valgono per la registrazione e l'utilizzazione dei servizi online protetti del Servizio borse di studio dei Grigioni. Esse disciplinano l'accesso via internet a determinati servizi online.




2. Iscrizione e riconoscimento:(↑ Indice)
2.1 Iscrizione e identificazione
Quando si iscrive al portale, la persona in formazione stabilisce un nome utente e una password che le consentono poi l'accesso immediato. Per ogni nome utente è possibile compilare una domanda di borsa di studio per ogni anno di formazione. La persona in formazione viene identificata sul portale tramite indirizzo e-mail, numero di assicurazione sociale (n. AVS) e password.

2.2. Riconoscimento delle condizioni di utilizzazione e delle indicazioni giuridiche
Con la creazione del conto e con l'accesso il richiedente accetta le condizioni di utilizzazione e le indicazioni giuridiche.




3. Prestazioni del gestore:(↑ Indice)
3.1 Disponibilità
I servizi online sono offerti quotidianamente, 24 ore su 24. Singoli servizi possono essere offerti con orari d'esercizio limitati. Il gestore ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento il servizio, se ciò pare indicato per motivi importanti, quali p.es. disturbi, lavori di manutenzione, rischio di abuso, ecc.

3.2. Sicurezza
Nello sviluppo dei servizi online si è prestata particolare attenzione alla sicurezza. I richiedenti prendono atto del fatto che, nonostante tutti gli sforzi e l'utilizzo delle tecnologie e degli standard più moderni, non è possibile garantire una sicurezza assoluta e una totale assenza di errori dei sistemi e delle procedure utilizzati. Il gestore si riserva la facoltà di introdurre in ogni momento altri elementi di sicurezza o un'altra forma di autenticazione dei richiedenti.

3.3. Confidenzialità
Quando i richiedenti utilizzano i servizi online, i loro dati vengono trasmessi tramite una connessione elettronica sicura. Per contro, è possibile che vengano loro trasmesse informazioni per e-mail e quindi tramite una connessione non sicura. I richiedenti prendono atto del fatto che nello scambio di dati tramite e-mail, terzi possono intercettare e leggere gli indirizzi del mittente e del destinatario, come pure altre informazioni.

3.4. Possibilità di blocco
Il gestore si riserva la facoltà di bloccare l'accesso di singoli o di tutti i richiedenti a singoli o a diversi servizi. Dopo un determinato numero di tentativi falliti di accedere al portale, può avvenire un blocco automatico.




4. Prestazioni dei richiedenti:(↑ Indice)
4.1 Requisiti minimi
Per l'utilizzo dei servizi online si presuppone un browser internet aggiornato. Per determinati servizi online deve essere autorizzato l'utilizzo di "cookie".

4.2. Obbligo di diligenza
Il richiedente è responsabile per l'utilizzo del portale. Il richiedente deve garantire che gli elementi di sicurezza (p.es. nome utente e password) rimangano segreti e siano protetti contro un utilizzo abusivo da parte di persone non autorizzate. In particolare, la password utilizzata per accedere al portale non deve essere annotata o conservata senza protezione. Se viene dimenticata la password, ne va richiesta una nuova al momento del login. Se viene dimenticato il nome utente si deve procedere a una nuova iscrizione secondo il punto 2 «Iscrizione e riconoscimento».




5. Entità e modifica del servizio:(↑ Indice)
L'entità dei servizi offerti dal portale può cambiare in ogni momento.




6. Rimandi e link:(↑ Indice)
Questo sito web può contenere rimandi e link (collegamenti) che portano a siti web di terzi. Questi ultimi non rientrano nella sfera di responsabilità del Cantone dei Grigioni. L'utente consulta e utilizza queste pagine web a proprio rischio. Le autorità cantonali dichiarano esplicitamente di non avere nessuna influenza sulla forma, il contenuto e le offerte delle pagine collegate.




7. Protezione dei dati:(↑ Indice)
In base all'articolo 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera e delle disposizioni della Confederazione e del Cantone concernenti la protezione dei dati, ognuno ha diritto al rispetto della sua sfera privata, nonché d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Queste disposizioni vengono rispettate. I dati personali vengono trattati in modo strettamente confidenziale.




8. Esclusione dalla responsabilità:(↑ Indice)
Il richiedente è personalmente responsabile per i dati e i contenuti che trasmette.

Il Cantone dei Grigioni presta grande attenzione alla correttezza delle informazioni pubblicate. Tuttavia, non è possibile assumere alcuna garanzia per quanto riguarda correttezza, precisione, attualità, affidabilità e completezza delle informazioni pubblicate.

Le autorità cantonali escludono qualsiasi responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'accesso, dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni pubblicate, dall'uso abusivo della connessione o da problemi tecnici. È altresì esclusa dalla responsabilità la garanzia per la costante disponibilità dell'offerta online.

Il Cantone dei Grigioni si riserva esplicitamente il diritto di modificare, cancellare o sospendere temporaneamente i contenuti o parti di essi, senza preavviso e in qualsiasi momento.




9. Copyright:(↑ Indice)
L'intero contenuto di questo sito web è protetto da diritti d'autore (tutti i diritti riservati), qualsiasi diritto di proprietà rimane all'autore. Di principio è permesso scaricare e stampare i contenuti o parti di essi. In questo modo non vengono tuttavia trasferiti diritti di alcun tipo sui contenuti. Senza previa autorizzazione scritta del detentore dei diritti, sono vietati riproduzioni, modifiche e utilizzo di contenuti del sito web protetti dal diritto d'autore.




10. Diritto applicabile e foro competente:(↑ Indice)
Le presenti condizioni di utilizzazione sono soggette esclusivamente al diritto svizzero.

L'unico foro competente è Coira.

Coira, giugno 2021










Basi giuridiche:(↑ inizio pagina)

1. Basi giuridiche
2. Obbligo di assunzione delle spese nella procedura di ricorso





1. Basi giuridiche:(↑ Indice)
Le decisioni concernenti le borse di studio si fondano sulle seguenti basi giuridiche
Legge sulle borse di studio (LCBor)
Ordinanza sulle borse di studio (OCBor)

Per la procedura di ricorso sono determinanti i seguenti atti normativi:
Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA)




2. Obbligo di assunzione delle spese nella procedura di ricorso:(↑ Indice)
Conformemente all'art. 73 cpv. 1 (LGA), nella procedura di ricorso la parte soccom¬bente deve di regola assumersi le spese.


















































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